Regione Campania, ammodernamento del sistema distributivo carburanti: incentivare l’uso di carburanti ecocompatibili
| di Rito RuggeriLa regione Campania comunica che è stato pubblicato sul numero 7 del Burc (bollettino ufficiale della regione Campania), il regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”.
Il documento mette in pratica i principi di razionalizzazione, efficienza e ammodernamento del sistema degli impianti di distribuzione dei carburanti, stabiliti dalle normative nazionale .Il regolamento, innanzitutto, divide il territorio regionale in 4 zone (1 – aree urbanizzate di interesse storico, artistico e ambientale; 2 – aree a urbanizzazione medio – alta; 3 – nuovi insediamenti industriali; 4 – aree agricole), e stabilisce il divieto di installazione di nuovi impianti di distribuzione nella zona 1.
Possono essere conservati gli impianti esistenti nella zona 1 purché non deturpino il particolare pregio storico-artistico ed ambientale della zona. Per questi ultimi sono consentiti interventi di manutenzione o di adeguamento alle vigenti normative
Stabilisce quindi gli indici di edificabilità, sia per i distributori che per le attività complementari (servizi, attività di vendita di prodotti diversi etc.).
Divide poi il territorio regionale in 16 bacini di utenza, in base ai carburanti erogati, ai flussi di traffico, agli abitanti, alla presenza di attività commerciali e turistiche, etc., in modo da poter monitorare annualmente la distribuzione omogenea, efficiente e razionale degli impianti.
Stabilisce, per la prima volta, che i nuovi impianti devono obbligatoriamente essere dotati anche di:
a) oltre a benzine e gasoli, almeno un impianto fra gpl, metano e idrogeno (cd. “terzo prodotto”), per incentivare l’uso di carburanti ecocompatibili;
b) dispositivi di self-service pre-pagamento o post-pagamento;
c) impianto di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza.
Il regolamento stabilisce anche che i nuovi impianti devono trovarsi a una distanza minima di 5 metri dal ciglio stradale. Per quanto riguarda le attività complementari, oltre a recepire quanto già previsto dalla normativa precedente (possibilità di insediare servizi per l’auto, servizi informativi di interesse turistico, aree attrezzate per autocaravan, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, etc.), per la prima volta consente agli impianti di dotarsi di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici (anche con appositi chioschi).
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