Tassa rifiuti, a luglio si pagherà la prima rata della tares

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Tassa rifiuti, a luglio si pagherà la prima rata della tares

Il decreto salva-Italia del dicembre 2011 ha istituito la Tares, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che dal 1° gennaio 2013 sostituisce le attuali Tarsu (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi e urbani) e Tia (Tariffa di igiene ambientale).

Il nuovo tributo è destinato a coprire, oltre ai costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento, anche i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni: in altre parole, i servizi comunali di cui beneficia l’intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo, quali l’illuminazione, la manutenzione delle strade e tutte le attività diverse da quelle che, come gli asili nido o l’assistenza domiciliare, sono invece effettuate “a domanda individuale”.

La Tares, di conseguenza, sarà più costosa delle attuali tasse sui rifiuti: i Comuni, infatti, per finanziare anche i servizi indivisibili, applicheranno al tributo una maggiorazione pari a 30 centesimi al metro quadro (elevabile fino a 40). La Tares sarà a carico di tutti i cittadini, quindi non solo dei proprietari di immobili, ma di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, occupano o detengono locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e sarà commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.

Per quanto riguarda il pagamento della Tares, per cui sono state previste 4 rate (fissate per legge a gennaio, aprile, luglio e dicembre), oltre che la possibilità di pagare in un’unica soluzione nel mese di giugno, la prima rata del 2013, inizialmente posticipata ad aprile dalla Legge di Stabilità, è stata ulteriormente spostata a luglio, in seguito al compromesso raggiunto al Senato in sede di approvazione del Decreto sull’emergenza rifiuti.

La Tares, pertanto, in vigore dal 1° gennaio scorso, si pagherà a partire da luglio 2013. Resta ferma la facoltà dei Comuni di differire ulteriormente il termine. Il pagamento potrà essere effettuato con le stesse modalità già in vigore per l’IMU, cioè tramite bollettino postale o modello F24.

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