Montesano sulla Marcellana, depositata sentenza per la sottostazione elettrica
| di Rito RuggeriÈ stata depositata mercoledì 28 novembre presso la segreteria del tar Lazio la sentenza relativa alla sottostazione elettrica di Montesano Sulla Marcellana. A darne notizia è il sindaco Donato Fiore Volentini che dichiara: «Il Collegio del Tar Lazio, limitandosi esclusivamente a quanto di competenza, ha accolto i motivi di terna contro le ordinanze comunali che ne bloccavano i lavori».
«Nel testo della Sentenza, tuttavia, emergono chiare le responsabilità nei confronti dell’Amministrazione comunale che mi ha preceduto in quanto non ha inoltrato ricorso in opposizione all’autorizzazione unica regionale nei termini previsti. Punto, questo, saliente dell’intero dispositivo a noi, in questa prima fase, sfavorevole – precisa Donato Fiore Volentini – Per il Tar i pareri favorevoli espressi dai rappresentanti del comune nelle due conferenze dei servizi (2008 e 2010) risultano fondamentali ai fini della realizzazione dell’opera in quanto è verbalizzata la volontà dell’Amministrazione dell’epoca a ritenerla utile ‘per lo sviluppo e l’occupazione locale’. Opera, invece, alla quale ci siamo sempre opposti sin dal primo giorno del nostro insediamento (2011) in quanto non la consideriamo conforme ed opportuna per il nostro territorio». Continua il sindaco Fiore: «Le sentenze sono criticabili, ed emergono motivi per farlo anche nel caso di specie, ma vanno rispettate. Resto ancora oggi perplesso sulla procedura condotta per la realizzazione della sottostazione elettrica, un vero e proprio mostro per il nostro territorio. Permane, tuttavia, l’incondizionata fiducia nell’attività della Magistratura essendo ancora presente il sequestro penale del cantiere». Conclude il sindaco: «Considerata la rilevanza della questione, fin d’ora preannunciamo di continuare la nostra battaglia giuridica e di civiltà presso il Consiglio di Stato nella speranza che emergano le nostre ragioni. Per il momento prendiamo atto che il tar, pur avendo riconosciuto la competenza di questa amministrazione ad emettere le ordinanze di sospensione e demolizione dell’opera, quindi nessun danno può essere rovesciato sulla comunità locale, tant’è che le spese di giudizio sono state compensate fra le parti, ha ritenuto concentrarsi sul dato oggettivo che il ricorso nei termini previsti non è stato presentato dalla precedente Amministrazione comunale».
©Riproduzione riservata