Denunciato Napolitano per crimini contro l’umanità
| di Mariangela CerulloGiorgio Napolitano, presidente della Repubblica italiana, è stato denunciato per genocidio e crimini contro l’umanità. La denuncia è stata presentata in data 23 maggio al procuratore della Repubblica di Roma, mentre è in corso presso tutte le istanze internazionali competenti.
A presentare la denuncia è stato il presidente del Partito secessionista dell’Italia meridionale Stefano Surace, il quale l’ha motivata scrivendo (riportiamo testualmente) «poiché, per indiscutibile responsabilità del sig. Giorgio Napolitano, attuale capo dello Stato italiano, viene perpetrato da almeno il 1997 a tutt’oggi un atroce disastro umano e ambientale ai danni della popolazione dell’Italia meridionale e dei suoi territori, fino allora i più fertili e salubri d’Europa».
«Scaricandovi sistematicamente migliaia di tonnellate di rifiuti altamente tossici e radioattivi provenienti da Nord Italia, Germania, Austria ed altri paesi europei. Con effetti particolarmente gravi e irrimediabili sulla salute degli abitanti e sul territorio, fra l’altro con drammatiche moltiplicazioni di tumori di ogni tipo fra la popolazione anche infantile e malformazioni genetiche» continua la denuncia.
Occorre ricordare chi è Surace: di rinomanza mondiale, è scrittore e giornalista, il fulcro dei suoi maggiori interessi verte su inchieste, molte delle quali hanno prodotto profonde riforme anche all’estero.
Napolitano è stato accusato da Surace di aver violato gli articoli 5, 6 e 7 dello statuto criminale internazionale (ICC), in particolar modo avendo a suo avviso violato l’art. 6 avrebbe quindi violato e compromesso l’esistenza di un gruppo etnico consegnando l’Italia meridionale alla disgregazione e distruggendone l’integrità fisica, tanto da comprometterne la nascita sana.
Secondo Surace, Napolitano avrebbe violato l’art. 3 della dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, nel quale si tutela il diritto alla saute di ciascun essere umano.
Si aggiunganga la presunta violazione degli articoli I, II, III, IV della convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio; quella dell’art. 2 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000) che difende il diritto alla vita di ogni individuo, la presunta violazione di tutti i trattati europei sui delitti di genocidio e crimini contro l’umanità; presunta violazione degli art. 1 e 7 della legge italiana 9 ottobre 1967, n. 962 sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio.
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