Capaccio, appalti pilotati: Cassazione rimanda al giudice su nodo competenza territoriale
| di Redazione
La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni con cui ha deciso di rinviare al giudice di merito la questione relativa alla competenza territoriale del processo immediato sul primo filone dell’inchiesta riguardante presunti appalti pilotati a Capaccio Paestum. L’indagine è condotta dalla Procura della Repubblica di Salerno.
Durante la camera di consiglio dello scorso 14 febbraio, la Suprema Corte aveva già anticipato il rigetto integrale dei ricorsi presentati dai legali dei sei indagati, tra cui quello sulla competenza territoriale. I ricorsi contestavano la decisione del Tribunale del Riesame che aveva negato la revoca o l’attenuazione delle misure cautelari disposte nei confronti del sindaco sospeso Franco Alfieri, di sua sorella Elvira, dello staffista Andrea Campanile, di Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria (della società Dervit), e del funzionario comunale Carmine Greco.
Ora spetta al giudice Donatella Mancini del Tribunale di Salerno pronunciarsi definitivamente sulla questione. La decisione è attesa per l’udienza del prossimo 24 aprile, dopo che quella del 20 marzo era stata rinviata proprio in attesa delle motivazioni della Cassazione.
Le motivazioni della Cassazione
Nel testo ufficiale, gli ermellini spiegano: “Il ricorso riguardante l’eccezione di incompetenza territoriale è da considerarsi inammissibile. Il pubblico ministero ha infatti comunicato tempestivamente l’esercizio dell’azione penale per i reati oggetto della misura cautelare, e il giudice per le indagini preliminari ha emesso il decreto di giudizio immediato, fissando la relativa udienza. Di conseguenza, la questione di competenza è ormai trasferita nella sede processuale”.
E ancora: “Pur riconoscendo che, in astratto, l’incompetenza territoriale possa essere sollevata in relazione a una misura cautelare – come già affrontato in diverse pronunce delle Sezioni Unite – è necessario sottolineare che, una volta esercitata l’azione penale, non c’è più spazio per una valutazione incidentale. Eventuali modifiche sulla competenza possono derivare solo da una sentenza emessa nel corso del giudizio. Anche le pronunce che ammettono il riesame della competenza vanno intese in questo senso: il riesame è possibile solo se, in quel momento, l’azione penale non è ancora stata esercitata. Pertanto – conclude la Cassazione – in questo caso si deve ritenere sussistente una preclusione sopravvenuta”.
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