Cosa prevede il disegno di legge sull’autonomia differenziata delle Regioni

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Cosa prevede il disegno di legge sull’autonomia differenziata delle Regioni

Il trasferimento delle funzioni, inerenti a 23 materie, sarà concesso alle singole Regioni solo successivamente alla determinazione dei livelli minimi di prestazione stabiliti da una cabina di regia del governo

Il disegno di legge di iniziativa governativa sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario propone una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta nel 2001. In 11 articoli, il testo definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. L’obiettivo è regolare le intese tra lo Stato e le Regioni che richiedono l’autonomia differenziata in 23 materie specificate nel provvedimento. Dopo l’approvazione del Senato, il disegno di legge Calderoli procede alla lettura a Montecitorio con un testo modificato in commissione e in Aula. I principali punti includono:

  • Le richieste di autonomia partono su iniziativa delle Regioni stesse, previa consultazione degli Enti locali.
  • Le 23 materie riguardano settori come Salute, Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero, con quattordici definite dai Livelli Essenziali di Prestazione (LEP).
  • La determinazione dei LEP è condizione per concedere una o più “forme di autonomia”, definendo il livello minimo di servizio garantito uniformemente sull’intero territorio nazionale. La valutazione dei costi avverrà sulla base della spesa storica dello Stato in ciascuna Regione nell’ultimo triennio.
  • L’articolo 4, modificato in Senato, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle Regioni, subordinato alla determinazione dei LEP e nei limiti delle risorse disponibili in legge di bilancio.
  • Viene istituita una Cabina di Regia composta da tutti i ministri competenti, con supporto di una segreteria tecnica, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Questa dovrà analizzare il quadro normativo, identificare le materie riferibili ai LEP e assicurare la tutela dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.
  • Il Governo ha 24 mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge per emanare uno o più decreti legislativi sui livelli e importi dei LEP. Stato e Regioni avranno poi 5 mesi per raggiungere un accordo sulle intese, con una durata massima di 10 anni, rinnovabili o terminabili con un preavviso di almeno 12 mesi.
  • L’undicesimo articolo, aggiunto in commissione, estende la legge anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, includendo una clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza agli obblighi internazionali o pericolo grave per la sicurezza pubblica. La tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali è citata come motivo per tale intervento.
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