Dal 31 dicembre 4 giorni di zona rossa: cosa cambia
| di RedazioneOggi è l’ultimo giorno in zona arancione. Da domani, 31 dicembre, l’Italia torna zona rossa, con restrizioni sugli spostamenti e regole adottate per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del coronavirus. Dal 31 dicembre al 3 gennaio, e poi il 5 e il 6, il nostro Paese si troverà in uno scenario di massima gravità caratterizzato da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Principale novità la durata del coprifuoco che tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2021 sarà in vigore tra le 22 e le 7 del mattino mentre gli altri giorni resterà tra le 22 e le 5. Ecco le misure principali illustrate nelle faq del governo.
SPOSTAMENTI – Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento, così come gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari. Fino al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Nei giorni in area rossa sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti.
AUTODICHIARAZIONE – Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
BAR E RISTORANTI – I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
NEGOZI – Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
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