Ddl Zan, cos’è e cosa prevede
| di Nicola SuadoniIl ddl Zan è un disegno di legge a tutela delle persone gay, transessuali, donne e portatori di handicap con la creazione di nuove fattispecie di reato contro discriminazioni e aggressioni. Il testo integrale ha avuto il via libera alla Camera dei deputati lo scorso novembre ed è composto da 10 articoli e, da una parte inasprisce le pene esistenti contro le discriminazioni fondate su identità di genere e orientamento sessuale, dall’altra istituisce la Giornata nazionale contro la discriminazione e nuovi centri di tutela delle vittime.
Detto in poche parole, il significato del ddl Zan è ampliare le tutele in favore di coloro che sono più soggetti ad episodi di violenza, discriminazione (anche sul lavoro) e aggressioni, estendendo la portata normativa della Legge Mancino, che sanziona “frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali”, lasciando da parte i comportamenti violenti causati da omotransfobia e misoginia.
Il ddl reca il titolo di “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità” e prevede 10 articoli, riunendo diversi precedenti progetti contro l’omofobia (i ddl Boldrini, Scalfarotto e Bartolozzi):
Il significato del disegno di legge Zan non è soltanto normativo ma culturale: si propone di ampliare i reati di discriminazione e di odio tutelando gay, transessuali, donne e disabili, senza togliere o ridurre le tutele a nessun altro. Infatti le minoranze etniche, linguistiche e religiose continuerebbero ad essere tutelate dalla Legge Mancino del 1993.
Per quanto concerne le problematiche di carattere penale l’omofobia dovrebbe venire equiparata al razzismo e all’odio su base religiosa. Se venisse approvata, la legge inserirebbe all’articolo 604 bis del codice penale, che già punisce, tramite la reclusione fino a un anno e sei mesi, le discriminazioni a sfondo razziale, etnico o religioso, pure quelle basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Il progetto prevede fino a 4 anni di reclusione per chi istiga a commettere discriminazioni o violenze di stampo omofobo, così come oggi è previsto per quelle di stampo razzista, punendo pure chi organizza o partecipa ad associazioni che, per i medesimi motivi, istigano alla discriminazione e alla violenza.
A differenza del razzismo, tuttavia, le norme sull’omofobia non troverebbero operatività rispetto al reato di propaganda, bensì solo all’istigazione a commettere discriminazione o violenza.
Non solo si aggiunge il reato di discriminazione omofoba, ma anche l’aggravante: oggi, infatti, l’aggravante dell’odio razziale può far lievitare la pena di un reato fino a una metà in più. E lo stesso potrebbe valere per aggressioni a omosessuali o transessuali.
Ma siamo convinti che il diritto penale sia lo strumento più adatto a porre argine ad una inciviltà come la discriminazione? E non solo basato sul sesso o sul genere, ma anche su altro, come la lingua, la religione, la “razza”, qualunque cosa si intenda per tale?
I reati di opinione fanno di rado capolino nei Tribunali, a dimostrazione che si tratta spesso di disposizioni introdotte più per affermare un principio che per dare risposta ad un fenomeno: la vicenda dell’aggravante di “negazionismo”, che non risulta mai essere stata contestata in un processo nei cinque anni successivi all’entrata in vigore nel 2016, è emblematica in tal senso.
Sicuramente la funzione del diritto penale è ben altra rispetto al voler moralizzare la società né tantomeno l’attività del legislatore penale può essere diretta a smuovere l’opinione pubblica su tematiche sociali di attualità e di enorme rilevanza.
Dell’autore leggi anche Legge Spazzacorrotti e i reati contro la Pubblica amministrazione
I reati informatici: tutto quello che c’è da sapere
©Riproduzione riservata