Decreto legge “Cura Italia”, le prime riflessioni
| di RedazioneElemosine, piccoli differimenti, disposizioni contorte e caotiche per i contribuenti, manica larga e proroghe di termini a piacere e soprattutto a favore degli apparati fiscali, quelle contenute nel Decreto c.d. Cura Italia.
L’art 62, rubricato “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi” NON contempla innanzitutto le seguenti fattispecie:
1) I pagamenti delle rate delle comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle Entrate (i c.d. “Avvisi bonari” di cui agli artt. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. 633/1972);
2) I pagamenti correlati alle rateizzazioni in corso con Agenzia Entrate Riscossione (caso classico, i pagamenti derivanti dalle rateizzazioni delle cartelle di pagamento).
Per quanto si faccia opera di sforzo, rimangono imperscrutabili le motivazioni in ordine alla disparità di trattamento rispetto alle altre sospensioni previste dal Governo.
Per quella che è la mia esperienza professionale almeno il 60 – 70 % dei contribuenti (e sono convinto che si tratti di un calcolo approssimato per difetto), ricorre alle forme di pagamento rateale quando è raggiunto da un provvedimento come quelli sopra descritti.
Dubbio amletico: semplice “dimenticanza” di chi ha materialmente scritto le norme… o altro? Vista la disposizione dell’art. 67 sarei orientato più a dire altro….
Il decreto Cura Italia proroga fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) i termini di prescrizione e di decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori in scadenza entro il 31 dicembre 2020. In concreto: il potere di rettifica relativo agli accertamenti in scadenza a fine 2020 non decadrà il prossimo 31 dicembre, ma alla fine del 2022. La proroga riguarderà, dunque, gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2015, le omesse dichiarazioni relative all’anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l’anno 2015 o gli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all’anno 2016.
L’art. 67 del decreto Cura Italia sospende per circa due mesi (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ma una (sciagurata) previsione in esso inserita umilia il contribuente alle prese con gli eventi eccezionali e, purtroppo, fornisce un’immagine di un Fisco che si approfitta delle misure emergenziali per ampliare lo spazio del suo potere di controllo.
Con riferimento, infatti, ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, in deroga allo Statuto del contribuente, si applicherà l’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
In sostanza, quindi, si stabilisce una proroga fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica relativo agli accertamenti in scadenza a fine 2020 non decadrà il prossimo 31 dicembre ma alla fine del 2022 e tale proroga riguarderà, dunque, gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2015, le omesse dichiarazioni relative all’anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l’anno 2015 o gli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all’anno 2016.
Appare, quindi, del tutto evidente come la norma disponga una asimmetrica proroga biennale dei termini in favore degli Uffici che appare del tutto sproporzionata rispetto al periodo di sospensione bimestrale dei termini disposti in favore dei contribuenti.
In ogni caso, l’art. 68 del decreto, invece, prevede la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29 del D.L. n. 78/2010) ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 del D.L. n. 78/2010). Tali versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.
Dulcis in fundo il 20 marzo è intervenuto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E precisando che gli avvisi di accertamento notificati prima del 08 marzo 2020 continueranno ad avere efficacia esecutiva a decorrere dalla data del 16 aprile 2020, data in cui i contribuenti destinatari di tali atti dovranno provvedere al regolare pagamento delle imposte accertate. In altri termini, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.
Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.
Le considerazioni che precedono portano ad escludere, anche per ragioni di ordine sistematico, che agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 si applichi la sospensione dei termini per il versamento recata dall’articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”.
Tale articolo, invero, ha disposto tra l’altro che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.”. Sicché si auspica per un intervento immediato e riparatore del legislatore al fine di non peggiorare la già grave situazione in cui versano ii contribuenti.
Avv. Luciano Coppola – Tributarista
Studio Legale Tributario Coppola – Nocera Inferiore (SA)
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