«Gli animali non più tutelati quali proprietà private ma come esseri viventi»
| di Redazionedi Nicola Suadoni
Con la legge n. 189/2004, integrata successivamente dalla L. n. 201/10, è stato finalmente introdotto nel Codice Penale il “TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI”, il quale modifica ed inasprisce la disciplina riguardante, in generale, il maltrattamento verso gli animali.
In particolare, le pene previste dal vecchio articolo 727 c.p. erano semplici contravvenzioni, punibili con la sola pena dell’arresto o dell’ammenda, e per le quali era possibile ricorrere al patteggiamento ed all’oblazione e quindi alla estinzione del reato.
Oggi, invece, gli articoli 544-bis c.p. e seguenti inquadrano come veri e propri delitti i reati di uccisione, maltrattamento, spettacoli non autorizzati, combattimenti e abbandono di animali, punendoli quindi più severamente e allungando di gran lunga i tempi per la prescrizione.
Superando, dunque, il precedente art. 727 c.p. che prevedeva la sola contravvenzione, il reato di maltrattamento (compreso il fatto di sottoporre gli animali a sevizie, fatiche o a comportamenti incompatibili con le caratteristiche etologiche) è diventato, secondo il nuovo art.544 ter, un delitto punito con la reclusione da tre mesi a un anno e mezzo e con la multa da 5000 a 30.000 euro
Le medesime previsioni si applicano a chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate e li sottoponga a trattamenti che procurino un danno alla loro salute.
E delitti sono anche le altre fattispecie introdotte con la stessa legge: l’uccisione di animali per crudeltà o senza necessità (art. 544 bis), che prevede il carcere da quattro mesi a due anni, l’organizzazione e la promozione di spettacoli o manifestazioni che provochino lesioni ad animali o li sottopongano a sevizie (art. 544 quater), reato punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da 3000 a 15.000 euro, con aumento della pena se tutto ciò avviene in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto. E delitto, infine, è diventata la promozione e l’organizzazione di combattimenti di animali (art. 544 quinquies), per il quale è fissata la pena detentiva da uno a tre anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro.
Muovendosi nella direzione della tutela dei sentimenti dell’uomo verso gli animali in qualità di esseri viventi e non più del semplice pregiudizio alla proprietà privata, il reato di uccisione di animali previsto dall’art. 544-bis c.p. può essere parificato all’omicidio, in quanto attribuisce rilievo a qualunque condotta, sia omissiva che commissiva, che è oggettivamente idonea a produrre l’evento-morte dell’animale (a prescindere dalle sue concrete modalità esecutive).
In tal senso l’articolo 544-ter del codice penale punisce chiunque si renda autore di “lesioni” o di “sevizie” a un animale.
La giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato non ci devono essere lesioni fisiche, è sufficiente la sofferenza degli animali, perché la norma mira a tutelarli in qualità esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale.
In merito alla sottoposizione a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale, assume valenza qualsiasi azione caratterizzata da un’evidente e conclamata incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali.
E’ evidente che, dal punto di vista regolamentare, l’animale è ormai un essere sensibile e deve essere messo, dal suo proprietario, nelle condizioni compatibili con gli imperativi biologici della sua specie, tanto che il codice penale distingue le violazioni non intenzionali alla vita e all’integrità degli animali dai maltrattamenti, le sevizie gravi o gli atti di crudeltà ed il loro abbandono.
Per concludere, quindi, risulterà difficile arrestare i soggetti che maltrattano, uccidono e lucrano sugli animali ma, senza dubbio, l’inasprimento delle pene e le modifiche apportate dalle leggi citate non possono che contribuire alla sensibilizzazione della società verso tali argomenti, facendo sperare in una maggiore tutela legislativa degli animali.
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