Si al turismo per gli incentivi alle imprese indebitate
| di Maria Antonia CoppolaA 72 ore dall’apertura dello sportello informatico (sul sito dell’assessorato regionale alle Attività produttive) la Regione decide di estendere il regime di aiuti anche alle imprese del settore turistico finora escluse dall’incentivo. Alberghi, ristoranti, strutture ricettive e altre imprese afferenti al settore, che abbiano contratto mutui e prestiti, possono dunque avanzare richiesta del contributo in regime de minimis come previsto dal bando.
Con decreto dirigenziale n. 1.018, firmato ieri dal competente settore dell’assessorato regionale alle Attività produttive (aiuti alle imprese e sviluppo insediamenti produttivi), Palazzo Santa Lucia dà il disco verde alla estensione della procedura relativa agli incentivi per il consolidamento delle passività a breve, anche alle imprese operanti nel settore turistico.
Il provvedimento consente dunque anche alle imprese operanti nel settore turistico, finora escluse dalla misura di aiuto, di accedere allo sportello telematico che ha aperto i battenti il 30 novembre scorso. La chiusura della procedura è fissata alle ore 24 del giorno in cui si verifica l’esaurimento delle risorse. Chiusura che dovrà comunque avvenire non oltre entro il 27 febbraio del prossimo anno, ossia 180 giorni dopo la pubblicaziuone di un precedente decreto il 31 agosto di quest’anno.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento agevolativo per le imprese campane, ammonta a seguito dell’integrazione delle risorse effettuata venerdì scorso, a 27,4 milioni di euro, ossia circa 7,4 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno.
A differenza del 2008, quando i venti milioni di euro complessivi messi sul piatto dalla Regione andarono esauriti nell’arco di 48 ore, quest’anno un tasso di interesse basso (2,45 per cento contro il 5,59 del 2008) consente di allargare la platea delle imprese che possono accedere all’aiuto per un plafond complessivo di 345 milioni di euro.
PIANO QUINQUENNALE
Il contributo spettante a ciascuna impresa è calcolato sulla durata dell’operazione di finanziamento, con un massimo di 5 anni, di cui uno di preammortamento. Sul finanziamento è riconosciuto un contributo in conto interessi di importo pari al 100 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.Per le piccole e medie imprese il finanziamento può essere garantito attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ovvero mediante il Fondo regionale di garanzia o ancora mediante il ricorso alla garanzia dei Confidi. Tale garanzia deve rispettare le condizioni di cui all’articolo 9 comma 4 del disciplinare. La concessione delle agevolazioni avviene in base alla regola "de minimis", così come definita nel regolamento de minimis, che prevede l’importo di 200mila euro – ridotto a 100mila nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto su strada – quale ammontare massimo di aiuti di questo tipo ottenibili dall’impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.
OPERAZIONI AGEVOLABILI
Le operazioni agevolabili fanno riferimento a finanziamenti concessi dalle banche alle imprese ai fini del consolidamento a medio termine di "passività a breve a titolo oneroso". Ossia i debiti verso banche aventi scadenza entro l’esercizio, nonchè i piani di rientro, aventi sempre scadenza entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema bancario. Non rientrano tra le operazioni agevolabili, invece, i debiti derivanti da precedenti operazioni di consolidamento. L’importo del finanziamento concesso dalla banca non può superare il minor valore tra: a) l’ammontare delle "passività a breve a titolo oneroso" in essere ovvero la media fra l’ammontare delle "passività a breve a titolo oneroso" desunte dall’ultimo bilancio approvato e depositato e le risultanze delle relative scritture contabili aggiornate all’ultimo giorno solare del mese precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Il presupposto per l’accesso alle agevolazioni è dunque l’ottenimento, da parte delle imprese richiedenti, di un finanziamento bancario a tasso fisso a medio termine ottenuto in data successiva alla pubblicazione dell’avviso avvenuta il 31 agosto. Nel caso di consorzi e società consortili, le operazioni di consolidamento devono riguardare esclusivamente passività a breve termine del consorzio o della società consortile. Le operazioni di consolidamento sono finalizzate a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese beneficiarie e a facilitarne i rapporti con il sistema bancario, così da favorire la creazione di disponibilità finanziarie da utilizzare per la realizzazione di programmi di investimento. L’agevolazione è condizionata ad un aumento dei mezzi propri dell’impresa beneficiaria pari almeno il 10 per cento del finanziamento, prima della presentazione della domanda di erogazione del contributo. Per le società di capitali, l’aumento di mezzi propri deve essere attestato da un versamento dell’importo dovuto finalizzato all’aumento del capitale sociale ovvero alla costituzione di un’apposita riserva del patrimonio netto. Per le società di persone e le ditte individuali, l’aumento di mezzi propri deve essere invece attestato da un versamento sul conto corrente aziendale dell’importo dovuto, con apposita causale e vincolo di destinazione dell’importo stesso.
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