Installa software su telefono moglie: marito-spia condannato
| di Luigi MartinoInstallare un software sul telefonino di qualcuno per spiarlo, è un reato e porta alla condanna anche nel caso in cui lo ‘spionaggio’ non vada a buon fine se, ad esempio, qualcuno avverte la vittima che il suo cellulare è controllato. Lo sottolinea la Cassazione confermando la condanna, di entità non specificata, per “installazione di apparecchiature atte a intercettare” – art. 617bis del codice penale – nei confronti di Antonio V., marito della provincia di Salerno di 57 anni, che aveva messo nel cellulare della moglie, Luisa M., uno spy-software “idoneo a intercettarne le comunicazioni telefoniche”. La donna era stata avvisata dal figlio. Davanti ai supremi giudici, Antonio V. si è difeso sostenendo che non aveva commesso un reato dal momento che la moglie era stata allertata della ‘cimice’. Il suo legale ha concentrato l’arringa dicendo che si trattava di un reato “scriminato da consenso”, dato che “la destinataria delle intrusioni era stata informata dal figlio dell’installazione del software sul proprio cellulare, e, perciò, non aveva in concreto subito alcuna lesione della propria libertà di comunicazione”. Inoltre, il legale ha sostenuto che un programma software non poteva essere equiparato alle apparecchiature o agli strumenti per intercettare la cui installazione abusiva è punita dalla legge. Per la Cassazione, le deduzioni difensive “in ordine all’assenza di una effettiva lesione della libertà delle comunicazioni” sono “prive di rilievo, perchè si riferiscono aduna situazione (la captazione delle comunicazioni telefoniche)che rappresenta un post-factum rispetto al momento di consumazione del reato, coincidente con l’installazione del software”.
Quanto all’obiezione per cui il software non sarebbe equiparabile a un apparato o strumento, gli ‘ermellini’ rilevano che “non è possibile dubitare dell’inclusione dei programmi informatici denominati ‘spy-software'” nella categoria degli apparati o strumenti “diretti a intercettare o impedire le comunicazioni tra altre persone”, trattandosi di “una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che nel tempo consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge”. Così il ricorso del marito è stato respinto e l’uomo condannato anche a pagare2500 euro di spese legali in favore della moglie. E’ diventata pertanto definitiva la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 21 febbraio 2018 che a sua volta aveva convalidato quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio il 3 aprile 2017.
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