Info Day, opportunità con i voucher
| di Federico MartinoSi è svolta questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli, “Info Day”, giornata dedicata all’informazione del nuovo sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio (Voucher/buoni lavoro), promossa ed organizzata dall’Ufficio Informagiovani del Comune di Agropoli.
All’evento hanno preso parte il sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, l’assessore all’identità culturale, Franco Crispino, Fiore Giordano della Direzione Provinciale Inps di Salerno, Carmen Iania, dirigente responsabile Area Coordinamento Agenzia 2, Pierangelo Prudenzano, e gli onorevoli Anna Petrone e Corrado Gabriele.
I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Questa tipologia di prestazione di lavoro offre indubbi vantaggi: per il committente (datore di lavoro) che può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto; per il prestatore (lavoratore), che può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
I committenti possono essere famiglie, privati, aziende, imprese familiari operanti nel settore del commercio turismo e servizi, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro, enti pubblici. Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
I prestatori che possono svolgere lavoro occasionale accessorio sono:
•“pensionati”, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
•studenti, ossia i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Possono accedere al lavoro occasionale accessorio per attività rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza.
I “periodi di vacanza” si riferiscono a:
a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
•altre tipologie di prestatori, comprendono le casalinghe, i disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia) e, sperimentalmente per l’anno 2009, i cassaintegrati e i lavoratori in mobilità. Secondo le fattispecie previste, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche tutti i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale: in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro per singolo committente nell’anno solare; nel caso di cassaintegrati o lavoratori in mobilità fino ad un limite economico di 3.000 euro per anno solare.
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