Piana del Sele, sospensione al divieto di spandimento degli effluenti zootecnici in 5 Comuni

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Piana del Sele, sospensione al divieto di spandimento degli effluenti zootecnici in 5 Comuni

Si comunica che con DRD n. 20 del 02.02.2024 è stata concessa una sospensione di 7 giorni al divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici nei territori di Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio Paestum. Eboli e Battipaglia.

Durante tale sospensione si possono effettuare spandimenti degli effluenti zootecnici, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. l’azienda agricola che effettua lo spandimento sia in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
  2. il volume massimo di reflui che è possibile utilizzare nel periodo di sospensione del divieto non deve superare i 5 metri cubi a ettaro (inferiore al 10% del deficit idrico dei suoli alla data del 1° febbraio u.s. ), e comunque con apporti di azoto che non superiori a 60 kg di azoto a ettaro come desumibile dalla comunicazione di cui al precedente punto i), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all’anno distribuibile in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
  3. interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica, di cui al punto i), con presenza di colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20- 30 giorni, alla semina e tenendo conto di tutti gli altri divieti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dal programma d’azione;
  4. siano puntualmente registrati nell’apposito “Registro delle operazioni colturali”;
  5. siano sospesi in caso di precipitazioni meteoriche sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
  6. siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i. e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all’atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione.
  7. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui alla Disciplina regionale.

Si precisa altresì che lo spandimento è consentito a partire dal giorno successivo all’invio via pec del presente provvedimento ai suddetti comuni interessati alla sospensione.

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