Pisciotta, Tar mette fine alla querelle con Ministero della Cultura: «Opere del porto non vanno rimosse»
| di Antonio VuoloLa I sezione del Tar della Campania-Salerno, con la sentenza n. 2375/2022, ha concluso l’annosa “querelle” tra il Comune di Pisciotta ed il Ministero della Cultura, annullando, il parere contrario che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno aveva emesso per denegare, per la seconda volta, l’accertamento di compatibilità paesaggistica del pennello a forma di “T” e delle contigue scogliere debolmente sommerse realizzati nell’ambito dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Marina di Pisciotta.
La decisione mette fine ad una spinosa ed articolata controversia che ha visto sempre vittoriose le posizioni difensive dell’ente locale cilentano.
Le opere, consistenti nel salpamento delle preesistenti scogliere frangiflutti artificiali e nella realizzazione della barriera soffolta e del pennello in massi naturali, erano state eseguite nel 2008 in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, venendo sottoposte a sequestro, poi revocato, e, successivamente, a provvedimenti di sospensione e inibizione assunti dal Dicastero dei beni culturali.
Il contenzioso, avviato dal Comune per l’annullamento degli atti sfavorevoli ministeriali, era stato inizialmente definito con la sentenza n. 1926/2012, mediante la quale il T.a.r. aveva invitato le PP.AA. coinvolte ad “un approfondito esame della sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 167 del d.lgs. n. 42/2004, in uno spirito costruttivo di leale cooperazione tra enti”.
Nel rispetto di tale decisum, l’amministrazione comunale di Pisciotta aveva, quindi, assunto, nell’ambito di un tavolo tecnico tenutosi nel 2012, formale impegno ad attivare il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, avanzando, in seguito, la relativa domanda.
Sennonché, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno aveva opposto a tale istanza un primo parere contrario, annullato dal T.a.r. con la successiva sentenza n. 2481/2015, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4600/2017.
Le tre pronunce della Giustizia Amministrativa non avevano, però, impedito all’organo periferico del Mi.C. di emettere un secondo avviso negativo alla sanatoria delle opere marittime originariamente costruite sine titulo nel bacino portuale pisciottano, costringendo l’ente locale, guidato dal Sindaco Ettore Liguori, ad impugnare l’ulteriore atto sfavorevole, con il quale l’amministrazione statale aveva persino intimato la demolizione dei manufatti , disponendo la redazione di un progetto di restauro del paesaggio, con il ripristino della linea di costa.
Nel condividere le tesi del Comune, difeso dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, il Collegio giudicante ha confermato l’operato del T.a.r. e del Consiglio di Stato, avendo ritenuto che l’intervento fosse meritevole di un’autorizzazione paesaggistica postuma trattandosi di «un’opera pubblica infrastrutturale (in sé non assimilabile ad un edificio, nel senso di cui all’art. 3, c. 1, lett. b del DPR 6 giugno 2002 n. 380) per la difesa spondale, a salvaguardia e ripascimento delle coste del mare ed a tutela del porto».
«La decisione del T.a.r. rappresenta un precedente giurisprudenziale significativo per la disciplina dei procedimenti in materia di opere marittime e di salvaguardia del paesaggio» – afferma l’avvocato Pasquale D’Angiolillo – «Mediante uno scrutinio rigoroso e puntuale, infatti, il Giudice Amministrativo salernitano ha rilevato come nel confronto tra quanto esistente e quanto realizzato, l’esigenza di tutela paesaggistica possa essere intesa in senso ‘dinamico’ piuttosto che ‘statico’, considerato che l’opera di conformazione del paesaggio marittimo interviene in ambiente bisognevole di misure di tutela effettiva dell’area urbana costiera, in un contesto già ampiamente munito di grandi e varie opere assentite dalla stessa Soprintendenza».
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