Prescrizione, Suadoni: «Attenzioni del Legislatore su riforma del processo penale»
| di Redazionedi Nicola Suadoni
La legge 9 gennaio n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, ha in sostanza anticipato il dies ad quem del termine di prescrizione del reato, individuandolo nel momento in cui interviene la sentenza che definisce il primo grado di giudizio.
Dal 1° gennaio 2020, giorno di entrata in vigore della riforma e con riferimento ai fatti commessi a partire da tale data, il corso della prescrizione è bloccato dopo la sentenza (di condanna o di assoluzione) di primo grado o il decreto penale di condanna e fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o di irrevocabilità del decreto penale di condanna. Resta ferma, al contempo, la pregressa disciplina della prescrizione fino alla sentenza di primo grado.
E’ il caso di rilevare subito come l’aver differito di undici mesi l’entrata in vigore delle modifiche in punto di prescrizione rispetto al momento di entrata in vigore delle altre novità introdotte dall’intervento legislativo, da subito motivato e giustificato dalla necessità di provvedere nel frattempo ad una riforma complessiva della giustizia penale, dimostri inequivocabilmente la consapevolezza, in capo al legislatore, del carattere dirompente della riforma.
Tale carattere dirompente è stato ancor di più evidenziato dai due lodi Conte e Conte bis, con i quali si stabilisce una distinzione tra condannati e assolti con lo stop del decorrere della prescrizione solo per i primi. .
Il ‘lodo Conte bis’ prevede che se il condannato subisce una nuova condanna, la prescrizione si blocca in maniera definitiva; se viene assolto, può recuperare i termini di prescrizione rimasti nel frattempo bloccati; in altre parole, il blocco scatterebbe, in via definitiva, solo per la doppia condanna, in primo e in secondo grado di giudizio.
Dalla riforma emerge chiaramente che il soggetto sottoposto a procedimento penale possa trovarsi nella potenziale condizione di eterno imputato; in altri termini, non si garantisce il rispetto della certezza della sanzione né si perseguono effettivamente le finalità della stessa, optandosi di fatto per una strumentalizzazione della pena, in chiave essenzialmente propagandistica.
In un’intervista l’avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione delle camere penali italiane (Ucpi), così si esprime: «Con la riforma della prescrizione si sancisce in modo formale un principio barbarico, cioè che il cittadino debba rimanere in balìa della giustizia penale, sia come imputato che come persona offesa del reato, fino a quando e se lo Stato avrà modo di definire la sua posizione processuale. Il processo in Italia ha già una durata irragionevole, quasi il doppio dei tempi medi europei. Intervenire sulla prescrizione piuttosto che sulle cause della durata dei processi è qualcosa di strabiliante che solo in un paese impazzito può accadere».
Assolutamente condivisibili sono le parole espresse dal Presidente avv. Caiazza, atteso che, se davvero si vuole (ma si vuole?) ricondurre il funzionamento della giustizia italiana ai paradigmi delle garanzie e dell’efficienza richiesti anche dall’Europa non è certo dalla riforma della prescrizione che si deve partire, ma da un’altra prospettiva: occorre individuare e rimuovere, finalmente, le cause strutturali che determinano l’endemica lentezza del processo penale. Basterebbe procedere a poche, ma incisive, modifiche della legge processuale penale (ad esempio in materia di nullità, di notificazioni e di impugnazioni) volte ad accorciare i tempi di concreto svolgimento dei processi.
Contemporaneamente, non è possibile pensare a una riforma complessiva del processo penale senza dotare il sistema giudiziario delle risorse umane, materiali e organizzative che rappresentano le condizioni imprescindibili per l’effettiva attuazione del principio costituzionale del giusto processo. Su questi aspetti, non su altri, dovrebbe esercitarsi la pacata riflessione di un Parlamento che non voglia perdere di vista (se non pagando costi altissimi sul terreno della giustizia) la necessità di un equilibrato rapporto tra termini di prescrizione del reato e tempi di reale durata dei processi penali.
In altri termini le attenzioni del Legislatore dovrebbero rivolgersi sulla riforma del processo penale, e soprattutto su alcuni istituti processualpenalistici che appaiono tutt’oggi anacronistici e non permettono di deflazionare i numerosi procedimenti pendenti.
Di certo non sarà la riforma della prescrizione a permettere la realizzazione di tali obiettivi.
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