Sdoppiamento classi 2° e 3° scuola Primaria, Tar accoglie ricorso del Comune di Santa Marina
| di Maria Emilia CobucciScuole e insegnanti. Il Comune la spunta al Tar. L’Ufficio scolastico regionale per la Campania dovrà tenere conto della diffida presentata dal Sindaco Giovanni Fortunato relativamente all’organico di diritto per le classi seconda e terza della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Santa Marina. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha invalidato il silenzio – rifiuto serbato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che adesso avrà un mese dalla pubblicazione della sentenza per dare le risposte al Comune di Santa Marina sulla revisione per l’anno scolastico in corso.
Una revisione dell’organico richiesta per il necessario sdoppiamento delle suddette classi con una conseguente assegnazione di un ulteriore organico per le classi di nuova formazione. Un silenzio, quello espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania sulla diffida presentata dal Comune, impugnato dallo stesso Ente lo scorso mese di Giugno.
Secondo quanto affermato dall’ente Comunale le classi in questioni sono composte rispettivamente da 26 e 25 alunni. Inoltre al loro interno è certificata la presenza per ognuna delle due classi di un bambino disabile. Motivo quest’ultimo che vieta la formazione di classi che al loro interno fanno registrare di oltre 20 alunni. Per l’ufficio Scolastico Regionale invece l’Ente comunale sarebbe in difetto di legittimazione, ovvero non sarebbe nella posizione di “compulsare l’amministrazione statale per l’adozione di un provvedimento organizzativo di revisione delle piante organiche delle classi di frequenza e di aggiornamento delle stesse”.
Questione quest’ultima sulla quale il TAR si è espresso in maniera preliminare ritenendo il Comune “l’Ente istituzionalmente deputato a curare e a difendere gli interessi della propria collettività e a promuoverne lo sviluppo e a riconoscerne la legittimazione ad agire contro tutti gli atti ritenuti in qualche modo lesivi di quegli interessi, specie laddove vengono in rilievo diritti di primaria rilevanza quale quello all’istruzione e all’integrazione dei disabili”. Il Tar dunque ha ritenuto fondato il ricorso dell’ente comunale che è stato dunque accolto e ha condannato l’amministrazione statale a pronunciarsi, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza emessa, sull’istanza formulata dal Comune guidato dal primo cittadino Fortunato.
«Sono pienamente soddisfatto della decisione del TAR, che ha ritenuto legittima la richiesta del Comune ed ha condannato l’Amministrazione statale a pronunciarsi sulla richiesta di sdoppiamento delle classi 2^ e 3^ della scuola primaria – commenta il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – Ancora una volta si dimostra il giusto operato dell’Amministrazione Fortunato. D’altronde la legge parla chiaro, l’art. 5, comma 2, D.P.R. 81/2009 prevede che le classi iniziali delle scuole che accolgono alunni con disabilità siano costituite da un numero massimo di 20 alunni, e prevede l’assegnazione di ulteriore organico per le classi di nuova formazione. Le classi in questione, 2^ e 3^ della scuola primaria, sono formate rispettivamente da 26 e da 25 alunni, di cui un disabile in ognuna. Chi amministra la cosa pubblica deve innanzitutto pensare a difendere e curare gli interessi dei cittadini, soprattutto se, come in questo caso, si tratta di minori che frequentano la scuola, principalmente in questo caso l’amministrazione deve ritenersi legittimata ad agire per difendere diritti di primaria rilevanza come quello del diritto all’istruzione e all’integrazione dei disabili».
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