Sentenza del Tar su Camerota: «Legittime le azioni della Soprintendenza»
| di Pasquale SorrentinoIl Tar di Salerno ha respinto il ricorso del Comune di Camerota contro le diffide e ordinanze della Soprintendenza e Parco in merito alla somma urgenza per intervenire lungo la strada provinciale del Mingardo. È stata pubblicata la sentenza da parte per Tribunale amministrativo che ha respinto il ricorso e considerate legittime le azioni intraprese dalla Soprintendenza per tutelare il paesaggio e l’incolumità pubblica. Secondo il Tar il Comune di Camerota avrebbe dovuto avviare un regolare procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi effettuati, anziché procedere con provvedimenti straordinari senza adeguata istruttoria e motivazione.
Ritorniamo al dicembre del 2022, al momento della «frana» quando il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta dichiarò lo stato di «somma urgenza» per intervenire sulla frana e superare quindi le «normali» procedure di appalto, trattandosi appunto di urgenza. Una decisione che ha di fatto superato i pareri di enti come la Soprintendenza o il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Le opere iniziarono il 13 febbraio 2023 dapprima con la rimozione meccanica delle rocce, quindi con l’utilizzo di esplosivi.
A nulla valsero le diffide, le reiterate ordinanze della Soprintendenza e del Parco, gli esposti di Italia Nostra e neanche le segnalazioni alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il sindaco dispose altri due brillamenti, uno nel mese di maggio, l’altro a giugno. A fatti già accaduti, con ricorso dell’avvocato Pasquale D’Angiolillo, impugnò dinnanzi al Tar Salerno le diffide e le ordinanze della Soprintendenza e del Parco (nonostante non fossero state già considerate), sostenendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
Si opposero a questa pretesa, la Soprintendenza e l’Ente Parco, difesi dall’Avvocatura dello Stato, con la costituzione ad opponendum di Italia Nostra e dell’Associazione “Per un Comune migliore”, rappresentate dall’avvocato Adolfo Scarano.
Il Tribunale Amministrativo si è espresso respingendo il ricorso del Tar. «Le conclusioni rassegnate dal Collegio possono essere, dunque, così sintetizzate – si legge sul dispositivo -, le Autorità di tutela hanno declinato la loro azione inibitoria, conformativa e repressiva in maniera legittima, coerente e ragionevole, nell’esercizio delle prerogative di vigilanza e sostituzione attribuite dal Codice di settore. Il Comune (sulla sentenza è sostituito dal termine Omissis – ndr) avrebbe potuto adottare un provvedimento contingibile e urgente (al di fuori, dunque, dell’ordinario procedimento di autorizzazione paesaggistica) ma solo per le opere strettamente necessarie a salvaguardare l’incolumità pubblica (e tali non sono opere che si vanno a sviluppare nell’arco di sei mesi anche con l’utilizzo di materiale esplodente) e avrebbe dovuto attivare, da subito, il procedimento di autorizzazione paesaggistica per quegli interventi ultronei, in linea con quanto sta avvenendo (solo ora) nella conferenza di servizi ancora in corso e avente ad oggetto l’assegnazione di un finanziamento di oltre 5 mln di euro per il risanamento idro-geologico del costone roccioso a monte della SP 562/d. 8.- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente rigettato».
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