La Regione Campania ha approvato il Piano casa
| di Maria Antonia CoppolaI PUNTI FONDAMENTALI DEL PROVVEDIMENTO: in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, esso prevede: – l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali uni e bi familiari e, comunque, degli edifici di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra; – l’aumento entro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. (Tali interventi sono esclusi negli edifici residenziali privi del relativo accatastamento per i quali, al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento). Il Piano-casa prevede che tali interventi volumetrici devono essere realizzati con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali e in conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica. – l’art. 2 bis esclude la realizzazione degli interventi previsti negli immobili realizzati in difformità del titolo abitativo, collocati all’interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, nella zona ‘rossa’ a rischio Vesuvio ex lege regionale 21/2003, negli immobili di valore storico, culturale e architettonico, nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle leggi nazionali e regionali. – l’art. 4 bis stabilisce che gli interventi di incremento volumetrico possono essere realizzati anche sugli immobili qualificati ‘prima casa’ (quella di residenza anagrafica) per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi del DPR 380/2001 artt. 36 e 37, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte. – l’art. 5, che è stato oggetto di un intenso confronto tra le forze politiche, costituisce l’unicità del Piano-casa della Regione Campania: esso prevede la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche al fine della risoluzione del disagio abitativo, attraverso l’individuazione di ambiti da parte dei Comuni destinati a sostituzione edilizia, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, con aumento della volumetria esistente entro il limite del 50% per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli immobili esistenti con vincolo per la Regione di inserimento, nella programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare. – le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e con provvedimento da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni, possono individuare ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima di spazi pubblici (aree a verde, parcheggi, etc.); le amministrazioni comunali possono, altresì, individuare tali ambiti da destinare esclusivamente alla edilizia residenziale sociale da destinare alle giovani coppie e a nuclei familiari con disagio abitativo. – la riqualificazione delle aree urbane degradate, nelle aree con dimensione di lotto non superiore a 15.000 mq, attraverso interventi di sostituzione edilizia per immobili dismessi, a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 30% per l ‘edilizia sociale; e attraverso il cambio di destinazione d’uso delle attività produttive dismesse da almeno tre anni. (La legge prevede che i Comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del Consiglio comunale, motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, le aree nelle quali tali interventi non sono consentiti). – l’art. 6, oltre a modificare alcune norme del Piano Territoriale Regionale, prevede che ai sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della legge e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data vengano applicate le leggi regionali 15/2000 e 19/2001 in materia di recupero dei sottotetti. – l’art. 7 prevede che la realizzazione degli interventi di incremento volumetrico è subordinata alla valutazione della sicurezza del fabbricato del quale si intende aumentare la volumetria, che deve essere riportata nel fascicolo del fabbricato. – l’art. 8 modifica la legge 9/1983 sulle formalità necessarie per l’avvio degli interventi e prevedendo che la denuncia dei lavori è finalizzata anche ad ottenere l’autorizzazione sismica, che è obbligatoria nelle aree ad alto rischio sismico, di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile. – l’art. 9 prevede che le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, DIA, permesso a costruire, richiesti dalle normative vigenti per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano-casa, devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il Consiglio non ha, invece, approvato l’Ordine del giorno, proposto dai consiglieri Salvatore Ronghi (MpA) e Pasquale Sommese (Pd) finalizzato ad evitare l’abbattimento delle case abusive e consentirne l’acquisizione da parte dei Comuni per la trasformazione in edilizia residenziale pubblica.
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