Vicenda forestali Comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo, Corte Appello Salerno: «No ad aumento contrattuale»
| di RedazioneLa Corte di Appello di Salerno, Sezione lavoro, in data 20 maggio 2022, ha stabilito che i 42 operai forestali della Comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo non hanno diritto all’aumento contrattuale di retribuzione come previsti dal C.C.N.L di categoria con decorrenza 01/12/2010 e con ulteriore decorrenza 01/12/2011.
La vicenda processuale ha inizio quando in data il 7 luglio 2015 42 operai forestali della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo , adivano il Tribunale di vallo della Lucania in funzione di Giudice del lavoro al fine di ottenere dall’ente di cui dipendevano, la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute in seguito agli aumenti contrattuali intervenuti negli anni 2010, 2011. Resisteva la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo rappresentata e difesa a ministero dell’Avv. Giuseppe Amorelli sostenendo che le somme richieste non erano dovute in quanto erano intervenute alcune disposizioni normative che di fatto prevedevano “il blocco” del trattamento economico dei dipendenti pubblici e pertanto l’Ente non era tenuto a corrispondere.
Con sentenza n°260/2019 il Tribunale di vallo della Lucania, in data 15.05.2019 accoglieva il ricorso degli operai forestali e condannava la Comunità Montana al pagamento, a favore degli operai forestali ricorrenti, degli importi dovuti a titolo di aumenti contrattuali di retribuzione oltre interessi data data della data della maturazione dei crediti fino al soddisfo. La sentenza de qua veniva immediatamente messa in esecuzione da parte degli operai forestali i quali operavano il pignoramento delle somme precettate presso la banca del cilento sassano vallo di diano e vallo della lucania, quale tesoriere della comunità montana.
Le somme incassate , oltre le spese processuali ed oneri dovuti per legge ammontano ad oltre €.100.000,00. La Comunità Montana Lambro e Mingardo provvedeva ad impugnare la sentenza sempre a ministero dell’avv. Giuseppe Amorelli il quale intervistato ci riferisce che:” Il motivo di appello con il quale l’Ente Comunità Montana Bussento lambro e Mingardo ha doverosamente impugnato la sentenza emessa dal Giudice del lavoro di vallo della Lucania è consistito nella omessa applicazione, da parte appunto del Giudice di prime cure, nel caso in questione delle disposizioni normative riguardanti il blocco delle retribuzioni a favore dei dipendenti pubblici. Invero le disposizioni invocate hanno natura imperativa e sono contenute nel decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010 e, segnatamente, l’articolo 9, comma 1, ha disposto il blocco del trattamento economico dei dipendenti pubblici entro il limite di quello “ordinariamente spettante per l’anno 2010”, con l’effetto della neutralizzazione degli aumenti contrattuali spettanti al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, per il periodo dal 2011 al 2013, esteso fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013; e ciò, in
omaggio alle preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica.
L’articolo 9 prima richiamato, al comma 17 ha anche previsto, senza possibilità di successivo recupero, il blocco delle procedure di rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego per il triennio 2010-2012 e, ancora, il blocco per gli anni 2013, 2014 e 2015 della contrattazione collettiva per la sola parte economica, nuovamente escludendo, per tale ultimo profilo, ogni eventuale successivo recupero della parte economica, precluso – quindi – ex lege. La disciplina normativa operante nella specie è finalizzata in termini generali al “contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, intese come espressioni dirette del principio di economicità e del pubblico interesse al risparmio nella pubblica spesa” con riguardo agli obiettivi dichiarati ex lege del “contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”, i concetti ai quali occorre far riferimento sono dunque quelli relativi alle spese per il personale e, segnatamente, il trattamento economico del personale pubblico.
La Corte di Appello di Salerno sezione del lavoro ha fatto sua tale tesi ed ha accolto l’appello proposto dall’ente comunità montana , condannando in solido gli operai forestali al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado a quasi €12.000,00 e al pagamento delle spese del CTU. Quale sarà la conseguenza di tale sentenza allora. Gli operai forestali saranno tenuti a restituire tutte le somme percepite gravate da interessi e pagare le spese processuali .
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